Maternità, Adozioni, Affidi non devono essere un problema
La Fabi ti difende da discriminazioni
È tuo diritto assistere i tuoi figli
La Fabi ti assiste in ogni passaggio
Tipo di assenza | Periodo e durata | Soggetti interessati |
---|---|---|
Congedo di maternità | 1 o 2 mesi dalla data presunta del parto | solo alla madre |
Congedo di maternità | dalla nascita fino a 3 o 4 mesi | alla madre o al padre solo in caso di decesso o grave infermità della madre, abbandono o affido esclusivo |
Congedo parentale | massimo 6 mesi individualmente, entro 12 anni di vita del bambino, per un massimo di 10/11 mesi | sia alla madre che al padre |
Congedo per malattia | senza limite fino ai 3 anni, 5 giorni per genitore fino a 8 anni | alla madre o al padre |
Riposi giornalieri | 2 ore al giorno fino ad un anno di vita del bambino | alla madre o al padre solo nei casi specifici |
Trattamento economico | Anzianità di servizio | Scatti | Ferie | Gratifica natalizia | Contributi figurativi | |
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Congedo di maternità | 100% | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
Congedo parentale | 30% per 6 mesi entro il 3° anno di età | SÌ | NO | NO | NO | SÌ |
Congedo per malattia | NO | SÌ | NO | NO | NO | SÌ |
Riposi giornalieri | 100% | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ | SÌ |
A partire dal 1 gennaio 2008 il trattamento dei genitori adottivi o affidatari è equiparato
a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.
ADOZIONI NAZIONALI
Il congedo di maternità spetta alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, per un periodo massimo di 5 mesi da fruirsi nei
5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia (precedentemente era riconosciuto alla sola madre per 3 mesi).
Non si considera, nel computo, il giorno di ingresso in famiglia del minore. II diritto è riconosciuto, all’atto dell’adozione, fino al raggiungimento della maggiore età.
ADOZIONI INTERNAZIONALI
Anche in caso di adozione internazionale il congedo di maternità è di 5 mesi e può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Non si considera, nel computo,
il giorno di ingresso in Italia del minore. Spetta alla madre o in alternativa al padre, in modo frazionato, anche durante il periodo di permanenza all’estero per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione, rimanendo invariata la possibilità di fruire del congedo non retribuito, cioè senza diritto ad alcuna indennità.
L’Ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all’estero della lavoratrice o del lavoratore.
AFFIDAMENTI
In caso di affido il congedo di maternità può essere fruito sempre entro i 5 mesi dall’affido, ma per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in famiglia a prescindere dall’età del minore.
Al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua, oltre a quanto già previsto dall’art. 28 del T.U., anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.
Al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la
parte residua, oltre a quanto già previsto dall’art. 28 del T.U., anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.
I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto ad utilizzare i riposi giornalieri previsti dal testo unico sulla maternità entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.
Inoltre, nel caso in cui I’adozione o I’affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il doppio dei riposi, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli.
Entrambi i genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante Ie malattie del bambino con Ie stesse modalità previste per i genitori naturali: fino a 6 anni si ha diritto ad assentarsi per tutta la durata della malattia del bambino.
Da 6 a 8 anni spettano 5 giorni lavorativi I’anno per ciascun genitore.
Da 6 a 12 anni il congedo per malattia spetta nei primi tre anni dall’ingresso del bambino stesso in famiglia, nel limite annuo dei cinque giorni lavorativi.
Tel. 0444 291730
Fax 0444 965553