Tutela della genitorialità

Maternità, Adozioni, Affidi non devono essere un problema

Un disegno in bianco e nero della facciata di un negozio con una tenda da sole.

Tutela della maternità

La Fabi ti difende da discriminazioni

Un disegno in bianco e nero di un termometro su uno sfondo bianco.

Congedi per malattia

È tuo diritto assistere i tuoi figli

Due bicchieri di vino brindano l'uno all'altro su uno sfondo bianco.

Congedi di paternità e maternità

La Fabi ti assiste in ogni passaggio

La lavoratrice madre è garantita per Legge da


  • discriminazioni circa l’assunzione perché in attesa di un figlio;
  • eventuali licenziamenti, dalla data di inizio della gravidanza sino al compimento di un anno di età del bambino, fatto salvo casi particolari.

Principali norme legislative riguardanti le lavoratrici ed i lavoratori sulla tutela della maternità/paternità - agg. 2025

Soggetti interessati

Trattamenti economici/previdenziali

Adozioni e affidi


A partire dal 1 gennaio 2008 il trattamento dei genitori adottivi o affidatari è equiparato

a quello dei genitori naturali in materia di congedi di maternità, paternità e parentali a prescindere dall’età del bambino adottato o affidato.

Scarica qui il pdf con gli aggiornamenti normativi 2025

Congedo di maternità

ADOZIONI NAZIONALI

Il congedo di maternità spetta alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre, per un periodo massimo di 5 mesi da fruirsi nei

5 mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia (precedentemente era riconosciuto alla sola madre per 3 mesi).

Non si considera, nel computo, il giorno di ingresso in famiglia del minore. II diritto è riconosciuto, all’atto dell’adozione, fino al raggiungimento della maggiore età.


ADOZIONI INTERNAZIONALI

Anche in caso di adozione internazionale il congedo di maternità è di 5 mesi e può essere fruito entro i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in Italia. Non si considera, nel computo,

il giorno di ingresso in Italia del minore. Spetta alla madre o in alternativa al padre, in modo frazionato, anche durante il periodo di permanenza all’estero per incontrare il minore e per gli adempimenti legati alla procedura di adozione, rimanendo invariata la possibilità di fruire del congedo non retribuito, cioè senza diritto ad alcuna indennità.

L’Ente autorizzato che cura la procedura di adozione deve certificare la durata di permanenza all’estero della lavoratrice o del lavoratore.


AFFIDAMENTI

In caso di affido il congedo di maternità può essere fruito sempre entro i 5 mesi dall’affido, ma per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dalla data di entrata in famiglia a prescindere dall’età del minore.

Congedo di paternità

Al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la

parte residua, oltre a quanto già previsto dall’art. 28 del T.U., anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.

Congedo parentale

Al padre spetta il congedo di paternità per tutta la durata del congedo di maternità o per la

parte residua, oltre a quanto già previsto dall’art. 28 del T.U., anche in alternativa alla madre che vi rinunci anche solo parzialmente.

Riposi giornalieri

I genitori di bambini adottati o presi in affidamento hanno diritto ad utilizzare i riposi giornalieri previsti dal testo unico sulla maternità entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Inoltre, nel caso in cui I’adozione o I’affidamento riguardi due o più minori entrati nella famiglia adottiva o affidataria nella stessa data, ai genitori spetta il doppio dei riposi, come previsto in caso di parto plurimo, anche se i minori non sono fratelli.

Malattia del bambino

Entrambi i genitori affidatari o adottivi hanno diritto, alternativamente, di astenersi dal lavoro durante Ie malattie del bambino con Ie stesse modalità previste per i genitori naturali: fino a 6 anni si ha diritto ad assentarsi per tutta la durata della malattia del bambino.

Da 6 a 8 anni spettano 5 giorni lavorativi I’anno per ciascun genitore.

Da 6 a 12 anni il congedo per malattia spetta nei primi tre anni dall’ingresso del bambino stesso in famiglia, nel limite annuo dei cinque giorni lavorativi.

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